Intanto è utile ricordare che il delitto di minaccia previsto dall’art. 612 del codice penale si configura allorquando si prospetta un male futuro ed ingiusto idoneo a limitare la libertà psichica del soggetto passivo.
Il caso in questione riguarda una conversazione avvenuta via chat tra due persone, una delle quali riferiva di voler ammazzare un loro parente. Quest’ultimo informato del contenuto della chat sporgeva querela nei confronti del soggetto attivo.
Il Pubblico Ministero riteneva però che la minaccia non fosse idonea a prospettare un male futuro o prossimo perché non riferita direttamente al destinatario e chiedeva quindi l’archiviazione del procedimento penale.
Il difensore della persona offesa proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione sul presupposto che la minaccia, venuta a conoscenza del destinatario, aveva sortito l’effetto intimidatorio richiesto dalla norma incriminatrice, anche in considerazione del fatto che lo stesso in un recente passato aveva subito una aggressione da parte dell’indagato, rendendo così la minaccia credibile e tale da limitare la sua libertà psichica e morale.
A tal fine è utile segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che ai fini della configurabilità del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest’ultima venirne a conoscenza anche attraverso altre persone, purché ciò si verifichi in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà di produrre l’effetto intimidatorio.
Il Giudice per le indagini preliminari decideva di non accogliere la richiesta di archiviazione, ritenendo che la grave minaccia, seppure per interposta persona fosse giunta al destinatario e avesse creato in lui un grave turbamento, ordinando al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione.
Questo caso ci insegna, al di là del futuro esito del procedimento, che dobbiamo maneggiare gli strumenti informatici con molta cautela, anche in considerazione della possibilità di effettuare il cosiddetto screenshot, operazione che rende la nostre conversazioni sulle applicazioni di messagistica particolarmente insidiose, anche con riferimento a possibili profili di natura penale.