Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come gratuito patrocinio, rappresenta un istituto giuridico che consente anche alle persone con un basso reddito (non abbienti) di potersi effettivamente difendere nel processo penale (art. 24 della Costituzione) e scegliere un avvocato, iscritto nelle apposite liste, con le necessarie competenze per poter svolgere al meglio il suo incarico.
Per accedere al beneficio è quindi necessario non avere un reddito superiore ad euro 11.746,68, con aumento di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente. Nel calcolo rientra non solo il reddito percepito dal richiedente, ma anche quello dei familiari che con lui convivono. L’istanza, con la opportuna assistenza del difensore, che può provvede anche al suo deposito presso gli uffici competenti, deve essere compilata dal richiedente e da lui sottoscritta allegandovi un documento di identità.
La richiesta può essere proposta al Giudice procedente anche nella fase iniziale del procedimento penale e qualora non vi siano mutamenti della situazione reddituale è valevole per i diversi gradi di giudizio di merito, per il ricorso davanti alla Corte di Cassazione o davanti al Tribunale di Sorveglianza la domanda dovrà essere riproposta. Il beneficiario potrà così usufruire di una difesa tecnica qualificata e di un difensore di fiducia in ogni grado e fase del procedimento penale, anche di esecuzione della pena.
E’ utile non confondere questo istituto con la difesa d’ufficio, questa infatti viene in considerazione quando l’indagato e/o imputato non provvede alla nomina di un difensore, ragion per cui gli viene attribuito un difensore iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio che dovrà svolgere il suo incarico con la stessa cura con la quale la svolge il difensore di fiducia ma dovrà comunque essere retribuito. Per questo motivo chiunque abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe scegliersi un difensore di fiducia, il quale gli consiglierà, certamente, di presentare l’istanza di ammissione. In caso contrario, il mancato pagamento del difensore d’ufficio, esporrà l’imputato ad una azione di recupero, anche coattiva, da parte del difensore che ha prestato la sua opera di difesa.
Possono essere ammessi al gratuito patrocinio anche le persone offese e danneggiate dal reato, che così possono esercitare il diritto di costituirsi parte civile per ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni subiti con il necessario ministero di un difensore, che sarà, in ultimo, retribuito dallo Stato. Per alcuni reati in cui la vittima è vulnerabile è anche previsto che la stessa possa accedere al beneficio in parola a prescindere dal limite di reddito previsto, come ad esempio per i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la violenza sessuale di gruppo, la prostituzione minorile. Al contrario, per alcune categorie di condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ovvero per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e altri della stessa specie è invece preclusa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri procedimenti penali in cui dovessero incorrere questi condannati, in quanto il loro reddito si presume superiore ai limiti previsti trattandosi di reati astrattamente produttivi di reddito benché illecito.
In ultimo, possono accedere al “gratuito patrocinio” purché ne abbiano i requisiti di legge, anche i cittadini di altri Paesi europei e anche gli stranieri (cittadini extra UE), questi ultimi però devono allegare una attestazione dell’autorità consolare competente che certifichi i redditi da questi conseguiti ai fini della richiesta del patrocinio gratuito ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all’estero, una volta dimostrata l’impossibilità di presentare la richiesta certificazione consolare.